POST 222/2020

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 (vedi POST 219/2020), è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

– alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva

– dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del Decreto IVA, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto in commento,

– hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, quindi le cosiddette zone “rosse”.

Il contributo non spetta però ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 

Con riferimento al contributo a fondo perduto in commento si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del Decreto Ristori e quindi, in sintesi

– il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; 

– il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell’Allegato che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; 

– per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo; 

– per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto, il contributo e’ riconosciuto previa presentazione di apposita istanza; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; 

– in ogni caso, l’importo del contributo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00. 

Il valore del contributo e’ calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 (in sostanza, da quanto è dato capire, per tutti è il doppio del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020).