POST 466

Il comma 1079 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha disposto che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’art. 2 del D.L. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili in misura variabile del loro ammontare complessivo come qui di seguito:

– per il 5% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;

– per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31.12. 2020;

– per il 10% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021

– per il 12% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;

– per il 5% nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

Restano ferme invece le quote di ammortamento applicate precedentemente, se, però, di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio. Se, viceversa di maggiore ammontare, la differenza sarà deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Si ricorda brevemente che la norma su cui interviene la Legge di Bilancio, che interessa sostanzialmente il mondo bancario, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità, al verificarsi di particolari condizioni, di trasformare in credito d’imposta le Dta (Deferred tax assets – imposte anticipate) iscritte in bilancio relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106 del Tuir e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso