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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2019 e auto.

NEWS Posted on Thu, January 31, 2019 16:19:42

POST 469

Incentivi per l’acquisto di autovetture nuove meno inquinanti

I commi da 1031 a 1038 della Legge di Bilancio 2019, prevendono la disciplina per l’acquisto di autovetture meno inquinanti (le regole di dettaglio verranno definite con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico).

Gli incentivi saranno riconosciuti a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un’autovettura nuova totalmente elettrica o ibrida di categoria M1 nuovo di fabbrica (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti oltre al conducente), che produce emissioni di Co2 non oltre 70 g/Km.

Il contributo sarà riconosciuto solo nel caso di acquisto di autovetture con prezzo di listino (listino ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000 euro Iva esclusa e sarà corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Il contributo varia in base al numero dei grammi di Co2 emessi per chilometro di emissioni (g/Km). In particolare, con emissioni di Co2 da 0 a 20 g/km, il bonus sarà di:

– 6.000 euro con rottamazione;

– 4.000 euro senza rottamazione.

Con emissioni di Co2 tra 21 e 70 g/km, invece, il contributo sarà di:

– 2.500 euro con rottamazione;

– 1.500 euro senza rottamazione.

Nel caso di rottamazione, l’autovettura consegnata dovrà essere intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario della nuova autovettura o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto della medesima, oppure, in caso di locazione finanziaria dell’autovettura nuova, dovrà essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore della suddetta autovettura o a uno dei predetti familiari.

Disincentivi per l’acquisto di autovetture nuove ad elevate emissioni di anidride carbonica (Co2)

La Legge di Bilancio 2019 (commi da 1042 a 1046) introduce una nuova imposta per nuove autovetture con emissioni di Co2 superiori a 160 g/km, per gli acquisti che saranno effettuati dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

L’imposta è parametrata al numero dei grammi di Co2 emessi per chilometro ed è a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un’autovettura di categoria M1 con emissioni di Co2 superiori a 160 g/km.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (esempio: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli “dolly”, rimorchi per trasporti eccezionali).

L’imposta dovuta, che dovrà essere versata mediante modello F24 dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, sarà pari a:

– 1.100 euro, con emissioni di Co2 da 161 a 175 g/km;

– 1.600 euro, con emissioni di Co2 da 176 a 200 g/km;

– 2.000 euro, con emissioni di Co2 da 201 a 250 g/km;

– 2.500 euro, con emissioni di Co2 superiore a 250 g/km.

Tassa ridotta sui veicoli storici

La Legge di Bilancio 2019, al comma 1048 ha previsto la riduzione al 50% della tassa per i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un’anzianità compresa tra 20 e 29 anni con certificato di rilevanza storica e con riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione.

Acquisto di veicoli elettrici o ibridi

La Legge di Bilancio 2019, dal comma 1057 al comma 1064 ha introdotto incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o uguale a 11KW (categorie L1e e L2e) e il contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli elettrici o ibridi nuovi. Al fine della rottamazione del veicolo di cui si sia proprietari o utilizzatori in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di euro 3.000. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere alla cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Riccardo Brunello
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuove percentuali di agevolazione per investimenti in start up innovative.

NEWS Posted on Thu, January 31, 2019 08:43:32

POST 468

La Legge di bilancio 2019 incrementa le aliquote per gli incentivi all’investimento in Start up innovative, riconoscendo una maggiore percentuale di detrazione IRPEF (per le persone fisiche) e una maggiore percentuale di deduzione per i soggetti IRES (società di capitali).

Per l’anno 2019, viene previsto l’aumento delle aliquote di agevolazione dal 30% al 40%:

1- Per le persone fisiche è riconosciuta la detrazione del 40% dell’IRPEF sulla somma investita nel capitale sociale di Start-up innovative. In questo caso l’importo massimo detraibile, per ciascun periodo d’imposta, è pari a 1 milione di euro.

2- Per le persone giuridiche è prevista una deduzione IRES del 40% dell’investimento. Tale importo ha un tetto massimo pari a 1 milione 800 mila euro annui.

La nuova aliquota di detrazione/deduzione si applica indipendentemente dalla tipologia di Start-up innovativa beneficiaria, che può riguardare anche Start-up innovative a vocazione sociale o quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Una maggiore percentuale di agevolazione, pari al 50%, è riconosciuta ai soggetti giuridici IRES che acquisiscono l’intero capitale sociale di Start-up innovative e detengono il capitale per almeno 3 anni.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: prorogato l’iper-ammortamento.

NEWS Posted on Thu, January 31, 2019 08:41:41

POST 467

L’art. 1, comma 60, della Legge di Bilancio riconferma l’iper-ammortamento ed il super-ammortamento per i beni immateriali (vedi anche Post n.406 di novembre 2018).

La norma prevede che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, le disposizioni dell’iper ammortamento (art. 1, comma 9, della L. 232/2016) si applicano nelle misure previste al comma 61 dell’art. 1 della L. 145/2018 agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, è stato confermato sostanzialmente tutto l’impianto della norma previsto nel Disegno di Legge, ma la rimodulazione del beneficio ha subito una variazione in senso positivo:

1) per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro resta al 170%;

2) per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro al 100%;

3) per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro al 50%.

Il comma 62 ha, inoltre, disposto che, per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al precedente comma 60 e che nel periodo indicato dalla medesima norma effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (c.d. “super-ammortamento dei beni imma-teriali”).

Infine, al comma 229 della Legge di Bilancio si stabilisce l’estensione dell’agevolazione sull’ammortamento anche per i costi sostenuti per l’accesso a beni immateriali tramite servizi di cloud-computing.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: rimodulata la deducibilità di avviamento e altre attività immateriali.

NEWS Posted on Thu, January 31, 2019 08:39:33

POST 466

Il comma 1079 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha disposto che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’art. 2 del D.L. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili in misura variabile del loro ammontare complessivo come qui di seguito:

– per il 5% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;

– per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31.12. 2020;

– per il 10% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021

– per il 12% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;

– per il 5% nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

Restano ferme invece le quote di ammortamento applicate precedentemente, se, però, di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio. Se, viceversa di maggiore ammontare, la differenza sarà deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Si ricorda brevemente che la norma su cui interviene la Legge di Bilancio, che interessa sostanzialmente il mondo bancario, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità, al verificarsi di particolari condizioni, di trasformare in credito d’imposta le Dta (Deferred tax assets – imposte anticipate) iscritte in bilancio relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106 del Tuir e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso