POST 338

Con la legge di bilancio 2018
è stata introdotta la nuova tassazione per i dividendi corrisposti ai soci
qualificati eliminando la vecchia imponibilità limitata per fare spazio ad una
imposizione sostitutiva del 26%.

Con tale novità viene così
definitivamente a cessare la preesistente differenza in tema di prelievo per
redditi di capitale tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

La nuova previsione normativa
tuttavia ha disposto anche un periodo “transitorio” di applicazione delle
vecchie regole in relazione agli utili maturati dalle imprese nei periodi
precedenti al 2018. Infatti l’articolo 1 comma 1006 prevede che si continui ad
applicare l’imponibilità precedente (al 40%, 49,72% e 58,14% a seconda
dell’anno di maturazione degli utili) per i dividendi deliberati dal “1 gennaio
2018” al “31 dicembre 2022”.

Tale previsione tuttavia
lascia scoperta una particolare fattispecie che riguarda in particolare chi ha
deliberato i dividendi a fine 2017 per poi distribuirli ad inizio 2018. Il
rischio concreto, seguendo il mero contenuto letterale della norma, è quello di
vedersi applicata la nuova aliquota del 26%, ovvero l’imposta sostitutiva, in ragione
del fatto che la delibera di distribuzione è antecedente al “1 gennaio 2018”.

Sul punto si attendono quindi
interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso