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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Rischio prelievo al 26% per i dividendi “qualificati” deliberati nel 2017 ma distribuiti nel 2018.

NEWS Posted on Tue, February 27, 2018 19:10:25

POST 338

Con la legge di bilancio 2018
è stata introdotta la nuova tassazione per i dividendi corrisposti ai soci
qualificati eliminando la vecchia imponibilità limitata per fare spazio ad una
imposizione sostitutiva del 26%.

Con tale novità viene così
definitivamente a cessare la preesistente differenza in tema di prelievo per
redditi di capitale tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

La nuova previsione normativa
tuttavia ha disposto anche un periodo “transitorio” di applicazione delle
vecchie regole in relazione agli utili maturati dalle imprese nei periodi
precedenti al 2018. Infatti l’articolo 1 comma 1006 prevede che si continui ad
applicare l’imponibilità precedente (al 40%, 49,72% e 58,14% a seconda
dell’anno di maturazione degli utili) per i dividendi deliberati dal “1 gennaio
2018” al “31 dicembre 2022”.

Tale previsione tuttavia
lascia scoperta una particolare fattispecie che riguarda in particolare chi ha
deliberato i dividendi a fine 2017 per poi distribuirli ad inizio 2018. Il
rischio concreto, seguendo il mero contenuto letterale della norma, è quello di
vedersi applicata la nuova aliquota del 26%, ovvero l’imposta sostitutiva, in ragione
del fatto che la delibera di distribuzione è antecedente al “1 gennaio 2018”.

Sul punto si attendono quindi
interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Rinunzia del credito da TFM.

NEWS Posted on Tue, February 27, 2018 18:58:06


POST 337

Con la norma di comportamento
n. 201 del 1 febbraio 2018 l’AIDC (Associazione Italiana Dottori
Commercialisti) ha affrontato il tema “spinoso” della rinuncia dei crediti da
parte degli amministratori soci, nello specifico della rinuncia al credito per
TFM (Trattamento di fine mandato).

La questione infatti è molto
dibattuta in quanto l’Agenzia delle Entrate sostiene, in ultimo con la
risoluzione n. 124/2017, che la rinuncia al credito da parte degli
amministratori soci vada equiparata di fatto ad una patrimonializzazione della
società e pertanto tali crediti rinunciati – che in applicazione del cd.
“incasso giuridico” si intendono incassati – dovranno essere assoggettati a
tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente
obbligo da parte della società di effettuare la ritenuta alla fonte
ordinariamente prevista.

Secondo l’AIDC invece tale
assunto non appare condivisibile in quanto l’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del
TUIR fissa quale presupposto impositivo in capo agli amministratori l’effettiva
percezione delle somme (“principio di cassa”) mentre in sede di rinuncia è
evidente che tale condizioni non può avverarsi.

In mancanza del pagamento
monetario il presupposto impositivo potrebbe concretizzarsi solo qualora la
rinuncia al credito determini un vantaggio in termini fiscali per
l’amministratore creditore.

Inoltre, fa notare l’AIDC, la
rinuncia non determina neanche un salto in termini di imposta in quanto alla
stessa consegue, per l’impresa debitrice, il rilevamento di una sopravvenienza
attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88 comma 4-bis che risulterebbe
imponibile per interno in quanto il valore fiscale del credito rinunciato in
tale ipotesi è pari a zero.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso