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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: approvato il nuovo modello di istanza per il riversamento spontaneo.

Uncategorised Posted on Thu, May 22, 2025 15:54:53

POST 51/2025

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione dell’istanza di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, riferito ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019. L’intervento si inserisce nel quadro della riapertura dei termini disposta dall’art. 19 del D.L. n. 25/2025, che consente ai contribuenti interessati di aderire alla procedura entro la scadenza del 3 giugno 2025.

Come noto, possono accedere alla regolarizzazione i soggetti che, pur avendo sostenuto effettivamente spese, hanno utilizzato in  compensazione il credito, entro il 21 ottobre 2021, in modo non conforme alla disciplina vigente, a causa di errori nella qualificazione delle attività, nella quantificazione delle spese ammissibili o nel calcolo della media storica di riferimento. Sono invece esclusi i casi in cui il credito risulti frutto di condotte fraudolente, simulazioni soggettive od oggettive, utilizzo di documenti falsi o spese non documentate.

Il nuovo modello consente:

  • la presentazione di nuove istanze, anche in relazione a crediti diversi da quelli già oggetto di precedenti domande;
  • la sostituzione di istanze già trasmesse entro il 31 ottobre 2024, barrando l’apposita casella “Istanza sostitutiva”.

Le somme dovute possono essere versate:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure
  • in tre rate annuali di pari importo, con scadenze fissate al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 4 giugno 2025 (conteggio degli interessi vale anche per i contribuenti che hanno presentato domanda di riversamento entro il termine precedente).

Si precisa che il pagamento rateale può avvenire solo nel caso in cui l’avviso di recupero non sia divenuto definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata la domanda di riversamento.

Per i contribuenti che avevano già aderito alla precedente procedura entro il 31 ottobre 2024, ma non hanno effettuato il pagamento nei termini, è ora possibile procedere al riversamento in base alle nuove scadenze. Le istanze precedenti restano valide, salvo sostituzione entro il nuovo termine.

Si evidenzia che, in presenza di contenzioso, il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso da effettuarsi entro il 3 giugno 2025. Qualora invece siano ancora pendenti i termini per il ricorso la presentazione dell’istanza vale come rinuncia al ricorso (ex art. 5, comma 12, D.L. 146/2021, come modificato dal D.L. 25/2025), e gli estremi dell’eventuale procedimento devono essere indicati nella nuova sezione VI del modello.

Qualora la procedura si concluda regolarmente, con il versamento integrale e tempestivo degli importi dovuti, essa comporta:

  • lo stralcio delle sanzioni per indebita compensazione e degli interessi da iscrizione a ruolo;
  • la non punibilità ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, ove applicabile.

La riapertura dei termini rappresenta pertanto un’importante opportunità per i contribuenti che intendano definire in via bonaria eventuali utilizzi non corretti del credito ricerca e sviluppo, evitando conseguenze sanzionatorie o penali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Cedolare secca: secondo la Cassazione, legittima anche nei confronti di conduttori imprenditori.

Uncategorised Posted on Fri, May 09, 2025 12:55:55

POST 50/2025

Con le recenti sentenze nn. 12076 e 12079 depositate l’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato la possibilità per il locatore di optare per il regime della cedolare secca anche nei casi in cui il contratto di locazione ad uso abitativo sia stipulato con un soggetto che agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti.

La posizione della Suprema Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale che va via via consolidandosi, che ha avuto origine con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024. In tali decisioni, si chiarisce che l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, relativa all’inapplicabilità della cedolare secca, riguarda unicamente le locazioni poste in essere dal locatore nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale. Non è invece rilevante la qualifica soggettiva del conduttore, né la destinazione dell’immobile alla foresteria aziendale o ad altre finalità connesse all’attività imprenditoriale del conduttore (come, ad esempio, nel caso della sentenza n. 12079/2025, quando una S.r.l. aveva locato un immobile ad uso abitativo per destinarlo ad abitazione dell’amministratore delegato e della sua famiglia).

Tale interpretazione si pone in contrasto con l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che sin dalla circolare n. 26/E del 2011 ha negato la possibilità di accesso alla cedolare secca quando il conduttore agisca nell’ambito di attività d’impresa. L’Amministrazione finanziaria ha confermato tale posizione anche nel question time parlamentare del 26 marzo 2025 (n. 5-03773), “ritenendo opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo”.

Sul piano pratico, le pronunce della Cassazione potrebbero influenzare l’esito dei contenziosi in corso.

Tuttavia, al momento non è possibile optare per la cedolare secca con il modello RLI online.

Non resta ora che attendere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sul tema. Tuttavia, fintantoché l’Agenzia delle Entrate non adeguerà ufficialmente il proprio orientamento, la scelta della cedolare secca in simili contesti continuerà a comportare rischi di contestazioni.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Nuova disciplina sulla responsabilità dei sindaci

Uncategorised Posted on Thu, April 10, 2025 11:09:44

POST 49/2025

Venerdì 28 marzo 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 73) la Legge 35/2025, che apporta profonde modifiche all’articolo 2407 del Codice Civile riguardante la responsabilità dei componenti del collegio sindacale nelle società di capitali.

Questa riforma mira a stabilire un tetto massimo ai risarcimenti dovuti dai sindaci in caso di violazione dei loro doveri, ridefinendo al contempo i termini di prescrizione delle relative azioni legali.

Limiti alla responsabilità civile

La nuova normativa prevede che, salvo in caso di dolo, la responsabilità civile dei sindaci sia limitata in base al loro compenso annuo, secondo le seguenti fasce:

  • Compensi fino a 10.000 euro annui: il risarcimento massimo è pari a 15 volte il compenso.
  • Compensi tra 10.000 e 50.000 euro annui: il risarcimento massimo è pari a 12 volte il compenso.
  • Compensi superiori a 50.000 euro annui: il risarcimento massimo è pari a 10 volte il compenso. 

Questo sistema consente di ancorare la responsabilità dei sindaci ad un parametro noto alle parti, tenendo conto della complessità e dell’importanza dell’incarico svolto.

Queste limitazioni si applicano sia ai sindaci unici, sia ai membri dei collegi sindacali, indipendentemente dal fatto che svolgano anche la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis, co. 2, c.c.

La nuova disciplina non si applica, però, qualora l’organo di controllo non sia il collegio sindacale o sindaco unico ma un revisore legale tout court, che rimarranno assoggettati al regime di responsabilità per questi previsto.

Novità in tema di prescrizione

Un’altra importante novità riguarda il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, che viene ora fissato in 5 anni dal deposito della relazione sul bilancio ex art. 2429 c.c.

In questo modo, il Legislatore ha allineato il termine di prescrizione dei sindaci con quello previsto per l’azione di responsabilità verso i revisori legali (art. 15, comma 3, D.Lgs. 39/2010).

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Rinvio dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali.

Uncategorised Posted on Tue, April 01, 2025 15:50:31

POST 48/2025

Il Decreto-Legge n. 39 del 31 marzo 2025, pubblicato in G.U. n. 75 del 31.3.2025, prevede un differimento dei termini di stipula obbligatoria delle polizze catastrofali per le imprese, suddividendole in base alla loro dimensione, conformemente alla Direttiva (UE) 2023/2775:

In particolare:

  1. le “grandi imprese” mantengono l’obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con rinvio dell’applicazione delle sanzioni indirette di 90 giorni da tale data;
  2. per le “medie imprese” il termine per la sottoscrizione viene posticipato al 1° ottobre 2025;
  3. per le “piccole e micro imprese” il termine viene prorogato al 1° gennaio 2026.

Ai fini della classificazione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi si applicano i seguenti criteri dimensionali stabiliti dalla Direttiva (UE) 2023/2775

  1. Microimprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10;
  2. Piccole Imprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro, (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50;
  3. Medie Imprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250;
  4. Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto): (i) totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Trasporto transfrontaliero di denaro contante: regole e novità 2025.

Uncategorised Posted on Fri, March 28, 2025 17:32:22

POST 47/2025

Dal 17 gennaio 2025, il D.Lgs. 211/2024 ha aggiornato le regole sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, modificando il D.Lgs. 195/2008 per adeguarlo alla normativa europea.

Le novità riguardano la definizione di denaro contante, nuovi obblighi dichiarativi, procedure di controllo e inasprimento delle sanzioni.

Normativa in tema di trasporto transfrontaliero di denaro contante

La normativa italiana prevede specifici adempimenti in capo a chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dalla destinazione (sia all’interno che all’estero dell’Unione Europea). La normativa italiana è infatti diversa da quella europea, che richiede tali adempimenti solamente in caso di entrata o uscita dal territorio della UE.

Obbligo di dichiarazione

Anzitutto, chi trasporta oltre 10.000 euro è obbligato a presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, compilabile in due modalità:

  • Online, prima del passaggio alla frontiera;
  • Cartacea, direttamente al momento del passaggio in dogana.

Il mancato rispetto di questo obbligo comporta sanzioni amministrative, che aumentano in proporzione all’importo non dichiarato e, in alcuni casi, anche il sequestro.

Tipologie di “denaro contante” soggette agli obblighi

La normativa considera “denaro contante” non solo banconote e monete, ma anche altri mezzi di pagamento.

La nuova disciplina, entrata in vigore il 17 gennaio, ha ampliato la definizione di “denaro contante”, che ora comprende quattro categorie di prodotti, aumentate rispetto alle due precedentemente previste:

  • Denaro contante:  banconote e monete in circolazione o scambiabili con valuta corrente;
  • Strumenti negoziabili al portatore: strumenti che autorizzano il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio, assegni, assegni turistici, vaglia cambiari etc.);
  • Beni utilizzati come riserve ad alta liquidità, come lingotti o monete d’oro;
  • Carte prepagate: carte non nominative non collegate a conti correnti bancari. Tuttavia, l’obbligo di dichiarazione è subordinato all’adozione di specifici atti delegati da parte della Commissione Europea, al momento mancanti.

Nuovo obbligo di messa a disposizione del denaro contante

Oltre alla dichiarazione, chi trasporta oltre 10.000 euro deve essere pronto a mostrarlo immediatamente su richiesta delle autorità. Non è un obbligo sistematico, ma scatta solo se specificamente richiesto durante i controlli (Circolare Agenzia Dogane 1/2025). In precedenza, tale azione non era espressamente e obbligatoriamente richiesta dalla normativa.

Denaro contante non accompagnato: precisazioni e modifiche alla disciplina

Il D.Lgs. 211/2024 introduce la definizione di “denaro contante non accompagnato”, ossia denaro contante spedito con una qualsiasi tipologia di spedizione (per esempio in un plico postale o equivalente) senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

In passato, serviva una dichiarazione preventiva a Poste Italiane o al fornitore del servizio postale.

Ora l’obbligo sorge solo se il denaro viene scoperto durante un controllo (si veda il nuovo art. 3, comma 3, D.Lgs. 195/2008 come modificato dal D.Lgs. 211/2024), che deve essere presentata dal mittente (per il denaro in uscita) o dal destinatario (per il denaro in entrata) entro 30 giorni dal rinvenimento.

Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane richiede che tale dichiarazione vada presentata in ogni caso e non solo in caso di rinvenimento del denaro non accompagnato durante un controllo.

Trattenimento temporaneo del denaro

Altra novità introdotta alla disciplina del trasporto transfrontaliero di contante riguarda la nuova possibilità, da parte delle autorità doganali, di trattenere temporaneamente il denaro (art. 3-bis, D.Lgs. 195/2008) se:

  • La dichiarazione non è stata presentata o contiene errori;
  • Ci sono sospetti di uso illecito del denaro o correlato ad attività criminose, indipendentemente dall’importo.

Il trattenimento ha una durata massima di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in situazioni particolari.

Se non emergono irregolarità, il denaro viene restituito.

Sanzioni più severe

Le sanzioni per irregolarità nel trasporto di denaro contante oltre i 10.000 euro sono aumentate e ora prevedono:

  • In caso di omessa dichiarazione una sanzione amministrativa:
    • minima di € 900 (in precedenza, € 300);
    • e dal 30% al 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione una sanzione amministrativa:
    • minima di € 500;
    • e dal 15% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato.

Le autorità possono inoltre sequestrare una quota più elevata di denaro non dichiarato rispetto al passato:

  • in caso di omessa dichiarazione: dal 50% (in precedenza 30%) fino ad un massimo del 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro (in precedenza, il limite massimo era il 50%);
  • in caso di dichiarazione infedele (fattispecie prima non prevista): dal 25% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato. È previsto che l’importo sequestrato non può essere inferiore a € 500.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Obbligo PEC per amministratori società: MIMIT 12.03.2025

Uncategorised Posted on Fri, March 28, 2025 17:31:45

POST 46/2025

La pubblicazione resa dal MIMIT lo scorso 12.03.2025 ha fornito i primi chiarimenti in ordine dell’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dalla L. n. 207/2024.

Si fa riferimento al post precedentemente pubblicato

È stato precisato che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica non solo alle società costituite a decorrere dal 1.1.2025, ma anche a quelle già esistenti a tale data (le quali potranno comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025).

L’obbligo riguarda tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale, con l’unica esclusione delle società semplici esercenti attività agricola, i consorzi con attività esterna e le società consortili, e gli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

 Qualora l’incarico sia svolto da una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. Ancora, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

Quanto ai profili sanzionatori derivanti da un eventuale inadempimento, pur nell’assenza di una espressa previsione di legge, il Mimit ritiene applicabile la previsione generale dell’articolo 2630 del Codice civile, ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da euro 103 a euro 1.032, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Obbligo assicurativo contro il rischio catastrofale

Uncategorised Posted on Mon, March 24, 2025 15:45:06

POST 45/2025

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023 – Articolo 1, commi da 101 a 112) e il successivo decreto attuativo, prevedono che tutte le Imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro imprese ex art. 2188 codice civile, devono stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La copertura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  1. beni da assicurare: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (Immobilizzazioni materiali voce B.II n. 1), 2) e 3) Attivo Stato Patrimoniale) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ivi inclusi, i beni detenuti in locazione e/o locazione finanziaria;
  2. eventi da assicurare: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
  3. somme assicurate, limiti e franchigie: determinate in funzione della dimensione dell’impresa.

Per le polizze già esistenti che coprono i rischi catastrofali, è prevista una disposizione transitoria che consente l’adeguamento alle nuove normative a partire dal primo rinnovo utile.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo sarà tenuto in considerazione nel caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, anche in riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (articolo 1, comma 102, della Legge di Bilancio).

E’ escluso dal predetto obbligo assicurativo l’imprenditore agricolo (ex art. 2135 codice civile) per il quale resta fermo l’attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT. Rientrano nella predetta esenzione anche il florovivaismo, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il recente DM non menziona invece nell’esonero l’imprenditore ittico ex articolo 4 del Dlgs 4/2012 tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese in virtù dell’articolo 2 del Dpr 558/1999. In assenza di indicazioni contrarie, pesca e acquacoltura, sebbene assimilate al comparto agricolo, sembrano pertanto rientrare nel nuovo obbligo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto PA: prorogato al 3 giugno 2025 il termine per presentare istanza di riversamento dei crediti per Ricerca e Sviluppo indebitamente compensati.

Uncategorised Posted on Fri, March 21, 2025 10:32:28

POST 44/2025

L’articolo 19 del Dl 14 marzo 2025 n. 25 ha previsto, ancora una volta, la riapertura del termine per presentare l’istanza di riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati e già scaduta, da ultimo, lo scorso 31 ottobre 2024.

La novità normativa in questione dispone la possibilità per i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati presentando l’apposita istanza entro il prossimo 3 giugno 2025.

Con questa nuova scadenza di presentazione dell’istanza si determina anche lo “slittamento” in avanti delle scadenze delle rate per effettuare i riversamenti. La prima o unica rata è pertanto prevista in scadenza il 3 giugno 2025 mentre le successive due, in caso di versamento rateale, sono previste in scadenza il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026. Nulla cambia relativamente alle scadenze previste per le rate successive alla prima per chi ha già aderito alla sanatoria.

Tuttavia, se l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza sarà necessario riversare l’intero importo dovuto in un’unica rata entro il 3 giugno 2025.

Rimangono invece invariati i caratteri essenziali per poter accedere alla sanatoria contenuta nell’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 per i cui contenuti si rimanda al nostro precedente post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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