POST 537

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29383/2019 ha ribadito che il finanziamento fruttifero erogato dai soci soggetti passivi Iva in favore della società deve essere assoggettato a imposta di registro solo in caso d’uso ed in misura fissa.

Tale pronuncia ha ribaltato le pronunce rese dalla CTP di Milano e dalla CTR Lombardia nelle quali, confermando l’operato dell’Amministrazione finanziaria, era stata contestato il mancato assoggettamento ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% di due delibere dell’assemblea dei soci con le quali era stato approvato un finanziamento fruttifero di soci soggetti Iva.

La Corte in particolare ha statuito che:

a) l’operazione di finanziamento fruttifero, generando interessi, rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque deve scontare, per il principio di alternatività Iva-registro, l’imposta di registro solo in caso d’uso e comunque in misura fissa;

b) l’imposta di registro in misura proporzionale non può ritenersi applicabile al verbale di delibera societaria non costituendo questo un documento negoziale, né potendo avere esso ad oggetto prestazione patrimoniali rappresentando cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci.

La Corte ha quindi ribadito il pacifico principio secondo cui un finanziamento fruttifero effettuato da parte di soci soggetti passivi Iva costituisce un’operazione rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, ancorché esente, ricorrendo la presenza di un corrispettivo (gli interessi) e pertanto in applicazione del principio di alternatività Iva-registro l’imposta di registro è dovuta in misura fissa e solamente in caso d’uso.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso