POST 85/2023

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento espresso più volte in sede di risposta agli interpelli ribadendo il concetto di territorialità dell’attività lavorativa anche se svolta in smartworking.

Come noto, la normativa sugli impatriati di cui all’artico16 del d.lgs. 147/2015 prevede, oltre ai requisiti circa la non residenza in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il rimpatrio, che possano essere agevolati esclusivamente i redditi da lavoro prodotti per attività svolta in Italia.

Per l’individuazione dei redditi prodotti in Italia la circolare rinvia all’articolo 23 del Tuir il quale considera ivi prodotti i redditi da lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato anche nel caso in cui corrisposti da un soggetto estero.

Fatta questa precisazione l’Agenzia afferma quindi che può accedere “al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

Diverso invece il caso dei docenti impatriati ai sensi dell’articolo 44 della legge 78/2010 per i quali, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è richiesto che sussista un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia del docente o del ricercatore e lo svolgimento dell’attività produttiva del reddito agevolabile. La ratio è quella di divulgare in Italia il know how acquisito all’estero.

Da ciò deriva che, contrariamente a quanto previsto per i lavoratori impatriati, un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che continui a svolgere ricerca per un ente estero non potrà beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 44 della Legge 78/2010.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine