POST 82/2023

Con la pubblicazione in G.U. del Dl 69/2023 avvenuta lo scorso 13 giugno 2023 sono entrate in vigore le nuove regole relative all’agevolazione prima casa da parte di chi trasferisce la residenza all’estero.

Come noto, la normativa che regola i requisiti per richiedere le agevolazioni prima casa in termini di imposte indirette, registro o IVA, è contenuta nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa parte I del DPR 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR).

Prima della novità in commento la lettera a) alla citata nota prevedeva che potesse essere ugualmente richiesta l’agevolazione prima casa, in deroga al principio generale di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, qualora l’acquirente:

  • si fosse trasferito all’estero per motivi di lavoro e l’immobile acquistato fosse ubicato nello stesso comune in cui ha sede o esercita la propria attività il datore di lavoro;
  • ovvero fosse un cittadino italiano emigrato all’estero e l’immobile acquistato costituisse la sua prima casa sul territorio italiano.

È proprio su questi due periodi della lettera a) della nota II bis che è intervenuto l’articolo 2 del DL 69/2023 prevedendo ora la possibilità di accedere all’agevolazione solo per chi si è trasferito all’estero per motivi di lavoro e rispetti le seguenti due condizioni:

  • sia stato residente o abbia svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
  • l’immobile acquistato sia ubicato nel comune di nascita dell’acquirente ovvero nel comune dove risiedeva o dove prestava la propria attività lavorativa prima del trasferimento all’estero.

Dal tenore letterale della norma pare dunque di capire che sia ora venuta meno la possibilità di richiedere l’agevolazione prima casa a chi abbia trasferito la residenza all’estero per motivi diversi da quelli di lavoro (ad esempio per studio o motivi di famiglia).

Inoltre, nessuna rilevanza viene più data alla sede del datore di lavoro in Italia.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine