POST 75/2023

Con la pubblicazione in G.U. lo scorso 31 marzo 2023 è entrato in vigore il Dl 34/2023 noto anche come “Decreto Bollette”. Il decreto contiene, tra le altre, numerose novità in tema della così detta “tregua fiscale” introdotta con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

In particolare, viene prevista la posticipazione di alcuni termini legati alle definizioni fiscali agevolate e l’introduzione della non punibilità penale per i reati di omesso versamento in caso di definizione della pendenza ai sensi della L. 197 /2022.

Ravvedimento operoso speciale (art. 19 e 21)

Con l’articolo 19 del Dl 34/2023 vengono postergati dal 31.3.2023 al 30.9.2023 i termini, legati al cd. ravvedimento operoso speciale, sia per il pagamento della prima o unica rata che per la rimozione della violazione. Si ricorda a tal proposito che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 co. 174 ss. della L. 197 /2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario in quanto:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1 /18 del minimo;
  • la violazione deve essere rimossa entro il 31.3.2023 (ora 30.9.2023);
  • le somme, o la prima delle 8 rate, vanno pagate entro il 31.3.2023 (ora 30.9.2023).

In virtù delle novità normative le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.

Sono ravvedibili in via agevolata le violazioni commesse sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Non è ravvedibile l’omessa dichiarazione.

Non rientrano nel cd. ravvedimento speciale le violazioni definibili ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 (definizione delle violazioni formali).

L’articolo 21 del Dl 34/2023, con norma di interpretazione autentica, sancisce che nel ravvedimento operoso speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi quindi degli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 21-bis del Dl 78/2010.

Sono quindi espressamente esclusi dal ravvedimento speciale:

  • gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
  • le detrazioni fruite in misura superiore a quella di legge;
  • gli errori nel riporto delle eccedenze;
  • la compensazione dei crediti derivanti da dichiarazione omessa.

Di contro potranno beneficiare del ravvedimento speciale le violazioni riscontrabili da controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 (come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall’imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge o in assenza di documentazione giustificativa).

Per i redditi di fonte estera, infine, sempre con norma di interpretazione autentica, viene precisato che il ravvedimento speciale potrà applicarsi anche qualora detti redditi siano correlati a violazioni del quadro RW (il quale resta non ravvedibile in via agevolata) così come potrà applicarsi ad eventuali violazioni in tema di IVIE o IVAFE.

Definizione delle violazioni formali (art.19)

L’articolo 19 del Dl 34/2023 posticipa il termine per il pagamento delle somme legate alla definizione delle cd. violazioni formali dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rimangono invece fissi i termini per il versamento della seconda rata e per la rimozione della violazione (31.3.2024).

Si ricorda che l’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA) commesse sino al 31.10.2022.

Pagando 200,00 euro per periodo di imposta ogni violazione è sanata.

Definizione degli accertamenti con adesione (art. 21)

Come noto l’articolo 1 co. 179 della L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata, con sanzioni ridotte ad 1/18 e pagamento in 20 rate trimestrali, i procedimenti di adesione derivanti da accertamenti impugnabili al 1.1.2023, da accertamenti notificati fino al 31.3.2023 e da inviti al contradditorio e PVC consegnati fino al 31.3.2023.

Con norma di interpretazione autentica viene previsto espressamente che se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023.

Definizione degli accertamenti (art.17)

L’art. 1 co. 180 – 181 della L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata, con sanzioni ridotte ad 1/18 e pagamento anche in 20 rate trimestrali, gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero dei crediti di imposta ancora impugnabili al 1.1.2023 e quelli notificati fino al 31.3.2023

Viste le criticità dagli operatori all’entrata in vigore della norma, il Dl 34/2023 prevede:

  • la possibilità di definire ai sensi dei commi 180 e 181 gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito di imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con pagamento della prima o unica rata entro il 30 aprile 2023 (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2023);
  • per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 e non a 1/3 (previa trasmissione di una apposita istanza da parte del contribuente entro il termine di scadenza della rata successiva ma non sono previsti rimborsi per le maggiori sanzioni già versate).

Regolarizzazione rate istituti deflattivi (art.18)

Il Dl 34/2023 con l’articolo 18 chiarisce che non è possibile beneficiare della regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale di cui all’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 qualora, alla data del 1.1.2023, sia già stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

Rimane fermo il termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) al 31.3.2023.

Definizione liti pendenti (art.20)

Il Dl 34/2023, art. 20, posticipa dal 30.6.2023 al 30.9.2023 sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione agevolata delle liti ex art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022.

Gli importi continuano a poter essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate senza compensazione.

Vengono altresì posticipate le seguenti scadenze:

  • nel 2023 le rate (al massimo venti) andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno;
  • se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 (e non più sino al 10.7) e, ai fini dell’estinzione, entra tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;
  • il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.9.2024 (e non più entro Il 31.7.2024);
  • sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni.

Conciliazione giudiziale agevolata (art.20)

L’art. 20 del Dl 34/2023 posticipa il temine dal 30.6.2023 al 30.9.2023 per formalizzare la conciliazione agevolata (sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo) si cui all’art. 1 co. 206 – 211 della L. 197/2022.

È stato altresì ampliato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, estendendola alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.2023.

Rinuncia agevolata in cassazione (art.20)

Il termine per la rinuncia alle liti pendenti in Cassazione (con sanzione ridotta d 1/18 del minimo), ex art. 1 co 213-218 della L. 197/2022, viene posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Non punibilità reati omesso versamento iva, ritenute e indebita compensazione di crediti (art. 23)

L’articolo 23 del Dl 34/2023 introduce espressamente la non punibilità per i reati (ex articolo 10bis e 10quater del Dlgs. 74/2000) di omesso versamento dell’IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, qualora il contribuente versi tutto il dovuto a seguito del corretto perfezionamento delle definizioni agevolate introdotte dalla L. 197/2022 (definizione agevolata avvisi bonari, rottamazione cartelle e definizione liti pendenti) purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine