POST 69/2023

Con la pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) il Legislatore ha confermato anche per le perdite dell’esercizio in corso al 31/12/2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni del codice civile in materia di perdita di capitale sociale e riduzione dello stesso sotto il minimo legale (sterilizzazione delle perdite originariamente introdotta dal D.L. 23/2020).

  1. Art. 2446 comma 2 e art. 2482-bis comma 4 (che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3);
  2. Art. 2447 e 2482-ter (che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di perdita di oltre 1/3 del capitale sociale, con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale);
  3. Art. 2482-bis comma 5 (in base al quale, in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di un qualsiasi interessato, vi provvede con Decreto soggetto a reclamo e da iscrivere nel Registro Imprese a cura degli amministratori);
  4. Art. 2482-bis comma 6 (in base al quale è applicabile il c. 3 dell’art. 2446: se le azioni emesse sono prive di valore nominale, il CDA può deliberare la riduzione del capitale sociale);
  5. Art. 2484 comma 1 n. 4 (scioglimento SPA, SAPA e SRL per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale);
  6. Art. 2545 duodecies (che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative).

Il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446 c. 2 e 2482-bis c. 5 del c.c. non sarà l’esercizio immediatamente successivo ma è posticipato al quinto esercizio successivo.

Per cui, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Tali perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa al bilancio, specificando in appositi prospetti la loro origine, le movimentazioni intervenute nell’esercizio, la tempistica stimata per il loro ripianamento.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza