POST 57/2023

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 – Suppl. Ordinario n. 43) che, all’art. 1, commi 153-254, prevede misure finalizzate ad incentivare la definizione delle somme dovute dal contribuente, dei carichi fiscali e delle controversie tributarie.

Nel presente contributo vengono di seguito analizzate le agevolazioni contenute nei commi da 213 a 218 riguardati la rinuncia ai giudizi tributari pendenti in Cassazione.

Nell’ennesimo tentativo di sgravare la Corte di Cassazione dall’arretrato accumulatosi in materia tributaria, è prevista una misura alternativa alla (classica) definizione agevolata dei giudizi pendenti ex commi 186-205. Il ricorrente infatti può rinunciare al ricorso principale o incidentale nelle controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge in esame, innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi.

Modalità e termini di rinuncia

La rinuncia deve avvenire entro il 30 giugno 2023 a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Beneficio per il rinunciante

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per imposte, interessi, eventuali accessori e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Avv. Claudio Tiberti