POST 54/2023

Con la sentenza nr. 798/2023 depositata lo scorso 12 gennaio 2023 la Corte di Cassazione si è espressa a favore del diritto al rimborso dell’euroritenuta subita dal contribuente che ha perfezionato la procedura di voluntary disclosure.

Secondo gli Ermellini, infatti, il diritto al rimborso della ritenute subite dal contribuente residente a fronte di risparmi depositati oltreconfine non è precluso per il mero fatto che detti redditi esteri non erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi e a poco rilevano in tal senso i limiti posti dall’articolo 165 co 8 del TUIR.

Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il contribuente, che nel corso del 2015 aveva regolarizzato la propria posizione estera accedendo alla procedura di collaborazione volontaria, aveva inizialmente presentato istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria in relazione all’euroritenuta subita ad opera di una banca Svizzera. L’Agenzia delle Entrate era rimasta silente e si era pertanto formato il cd. “silenzio rifiuto”.

Presentato quindi ricorso in CTP il contribuente si era visto rigettare le proprie doglianze in quanto il diritto al rimborso delle imposte estere, secondo i giudici di primo grado, spetta esclusivamente quando sono rispettate le condizioni poste dall’articolo 165 del TUIR (indicazione in dichiarazione dei redditi delle trattenute subite e dei redditi esteri).

Il contribuente appellava successivamente in CTR vedendosi, in tal grado di giudizio, pienamente riconosciuto il diritto al rimborso dell’euroritenuta.

L’amministrazione Finanziaria ricorreva quindi in Cassazione la quale lo ha rigettato in toto precisando che il rimando all’articolo 165 del TUIR operato dell’articolo 10 co.1 del Dlgs 84/2005 (norma interna che ha recepito la Direttiva comunitaria 2003/48/CE)  in tema di rimborso dell’Euroritenuta “appare rivolto alle sole modalità di determinazione del credito d’imposta. Inoltre, lo stesso art.10, al secondo comma, consente al contribuente di presentare l’istanza di rimborso nel caso in cui l’importo della ritenuta ecceda quella del credito d’imposta determinato ai sensi dell’art.165 Tuir. oppure nei casi in cui tale ultimo articolo non risulti applicabile, all’evidente fine di consentire, pienamente, oltre i limiti dell’articolo 165 Tuir, il rimborso dell’Euroritenuta.”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine