POST 50/2023

I commi da 219 a 221 della Legge di Bilancio 2023 prevedono – con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate – la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi sopra riportate la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione.

Per accedere alla definizione la cartella di pagamento o l’atto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione o del pagamento della prima rata.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione in argomento (pagamento integrale del dovuto anche in caso di rateizzazione), non si producono gli effetti delle diposizioni sopra riportate e le somme dovute vengono iscritte a Ruolo.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine