POST 49/2023

I commi da 206 a 212 della Legge di Bilancio 2023 introducono una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina ordinaria e con una rateazione in cinque anni.

La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

L’accordo di conciliazione va sottoscritto dalle parti entro il prossimo 30/6/2023 ed il suo perfezionamento determina l’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il versamento delle somme ovvero della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

L’importo dovuto può essere infatti versato in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione.

Il mancato pagamento delle somme o di una delle rate comporta la perdita del beneficio di riduzione delle sanzioni e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine