POST 28/2023

La Legge di Bilancio 2023 rende applicabile anche al primo trimestre 2023 il credito di imposta del 50% della spesa sostenuta (non inferiore a € 10.000) da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche o società sportive o società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici che svolgono attività nei settori giovanili, che rispettano determinati requisiti dimensionali e che non aderiscono al regime fiscale previsto dalla legge 398/1991; il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta non può essere superiore a € 10.000.

Il credito di imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione, previa istanza da inviare on line al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il costo sostenuto per le spese di pubblicità costituisce “Spesa di pubblicità” volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante stesso, attraverso una specifica attività svolta dalla società/associazione/lega sportiva. Il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza