POST 6/2023

L’articolo 1, commi 115-119 della Legge di Bilancio N. 197 del 29/12/2022 ha previsto quanto segue.

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese ed i consumatori, è istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi.

In dettaglio il contributo è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi dell’esercizio 2022 deriva dalle attività di produzione o rivendita di: energia elettrica, gas metano, estrazione del gas naturale, prodotti petroliferi. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione delle piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché delle piccole e micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per l’autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

Il contributo è determinato applicando l’aliquota del 50% sull’ammontare del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al periodo d’imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo straordinario è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo straordinario non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza