POST 193/2022

A seguito della conversione in Legge del Decreto Aiuti Ter (DL 144/2022) il Legislatore ha modificato l’originario art. 8, riportandolo a quanto sotto indicato.

Per far fronte all’aumento dei costi per energia e gas, sono previsti specifici contributi straordinari agli Enti del Terzo Settore.

In particolare:

  • Per gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale, per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazioni di cui all’art. 54 D. Lgs. 117/2017 (iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore), per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 460/1997 iscritte alla relativa anagrafe e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti   in   regime residenziale o semiresidenziale verso persone con disabilita’, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo trimestre 2022 è istituito un fondo (con una dotazione di 120 milioni di euro) per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo del 2021;
  • Per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazioni di cui all’art. 54 D. Lgs. 117/2017 (iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 460/1997 iscritte alla relativa anagrafe diversi da quelli di cui al punto precedente è previsto un fondo (con una dotazione di 50 milioni di euro) per riconoscere un contributo straordinario calcolato in proporzione ai maggiori costi per energia e gas naturale sostenuti nel primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021.

Il compito di individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste, i criteri di ammissione, i modi di erogazione del contributo e le procedure di controllo viene differito al Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con altri Ministeri ed Autorità, attraverso apposito decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso