POST 183/2022

L’articolo 1, del Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, (Decreto Aiuti- quater), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Stante le modifiche richiamate, con riferimento al quarto trimestre 2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica(energivore), individuate dal decreto del MISE 21 dicembre 2017, possono beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. L’ammontare del credito d’imposta spettante è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre 2022, di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese energivore:

Primo trimestre 2022: 20%

Secondo trimestre 2022: 25%

Terzo trimestre 2022: 25%

Quarto trimestre 2022: 40%

Le imprese a forte consumo di Gas naturale (gasivore), possono usufruire di un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese gasivore:

Primo trimestre 2022: 10%

Secondo trimestre 2022: 25%

Terzo trimestre 2022: 25%

Quarto trimestre 2022: 40%

Le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, possono beneficiare di un credito di imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (da comprovare mediante le relative fatture). Anche in questo caso il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese Non energivore:

Secondo trimestre 2022: contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KWH – percentuale credito d’imposta 15%;

Terzo trimestre 2022: contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KWh – percentuale credito d’imposta15%;

Quarto trimestre 2022: contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh – percentuale credito d’imposta 30%.

Per le imprese “ non gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese Non gasivore:

Secondo trimestre 2022: 25%

Terzo trimestre 2022: 25%

Quarto trimestre 2022: 40%

Le imprese Non energivore e non gasivore, che hanno mantenuto lo stesso fornitore per gli anni 2019 e 2022 possono richiedere il conteggio del credito spettante direttamente al proprio venditore e quest’ultimo è tenuto, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ad inviare al proprio cliente (su richiesta), una comunicazione da cui emerga il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per i periodi d’interesse.

Si ricorda, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ed eventualmente cedibili solo per intero;

con riferimento ai crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari in questione dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto di fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza