POST 182/2022

Come era nelle attese (si veda anche il nostro precedente post n. 170/2022 dello scorso 8 novembre 2022)

la Legge nr. 175/2022, legge di conversione al DL 144/2022 (cd. Aiuti Ter), approvata dal parlamento e pubblicata in G.U. lo scorso 17 novembre 2022 ha ufficialmente riaperto i termini per poter aderire alla sanatoria per i crediti di ricerca e sviluppo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021.

Il nuovo articolo 38 del Dl Aiuti Ter (DL 144/2022) prevede infatti la possibilità per i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati entro il prossimo 31 ottobre 2023.

Si è quindi concretizzata la tanto attesa proroga di un anno rispetto alla inziale scadenza.

La nuova previsione comporta anche lo “slittamento” in avanti delle scadenze delle rate per effettuare i riversamenti. La prima o unica rata è pertanto prevista in scadenza non più il 16 dicembre 2022 bensì il 16 dicembre 2023 e così le eventuali ulteriori due rate (qualora si optasse per il versamento rateale) slittano di un anno rispetto alla previsione iniziale.

Tale differimento dei pagamenti riguarda anche coloro i quali dovessero aver già presentato l’istanza entro lo scorso 31 ottobre 2022.

LA CERTIFICAZIONE

Un’altra importante novità confermata dalla Legge di conversione del Decreto è la possibilità per i contribuenti di ottenere una certificazione, ex articolo 23 Dl 73/2022, sulle attività di ricerca e sviluppo svolte anche in relazione ai crediti per R&S afferenti alle annualità pregresse (ante 2020), ovvero quelle rientranti nel cd. riversamento agevolato.

Si ricorda che la certificazione ex art. 23 Dl 73/2022 ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi e di prassi per poter aver diritto al credito di imposta. Il funzionamento di tale certificazione ad oggi è demandato ad un DPCM non ancora emanato.

La certificazione ha un effetto vincolante per l’Amministrazione Finanziaria, la quale è inibita dall’emettere atti impositivi contrari al contenuto della stessa.

Tuttavia, si ricorda che l’utilizzo della certificazione è precluso a quei contribuenti che abbiano già ricevuto un atto di recupero del credito, un PVC o che abbiano avuto conoscenza dell’inizio di attività istruttoria (inviti o questionari). Questi contribuenti, in relazione ai crediti ex DL 145/2013, non potranno quindi, stando all’attuale normativa, dotarsi della certificazione ma potranno accedere esclusivamente al riversamento.

La certificazione parrebbe tuttavia, per ragioni logico sistematiche, non essere preclusa invece a quei contribuenti (e sono molti) che nei mesi scorsi hanno ricevuto lettere di compliance da parte dall’Agenzia delle Entrate in relazione a possibili anomalie rispetto all’utilizzo dei crediti R&S ex Dl 145/2013.

Su tale ultimo aspetto sono quindi auspicabili chiarimenti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine