POST 165/2022

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E dello scorso 6 ottobre 2022 ha previsto che i soggetti che non hanno presentato la Comunicazione di cessione credito dei bonus edilizi all’Agenzia delle Entrate entro il temine previsto dalla normativa, possono sanare la propria posizione attraverso la remissione in bonis.

Ricordiamo che – in via ordinaria – la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata telematicamente entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni scadenti nell’anno 2022, in via eccezionale, a seguito di successive proroghe, è stato previsto che l’invio della Comunicazione relativa alle spese sostenute nell’anno 2021, nonché delle rate residue non fruite in detrazione riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, dovesse avvenire entro il 29 aprile 2022.

E’ stata inoltre prevista una proroga per i soggetti ires e titolari di partita iva, che possono inviare la Comunicazione entro il prossimo 15 ottobre 2022.

La normativa fino ad ora prevedeva che il tardivo invio della Comunicazione fosse causa di decadenza dalla possibilità di cedere il credito o di accedere allo sconto in fattura.  

L’Agenzia delle Entrate ha invece ora chiarito che in caso di tardiva Comunicazione può essere applicata la “remissione in bonis”.

Pertanto, l’invio telematico della Comunicazione, seppur tardivo, può ora avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

Ciò significa che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Per sanare la posizione dovrà essere inoltre contestualmente versata la sanzione di 250 euro, somma che deve essere pagata tramite modello F24 e che non può essere oggetto di compensazione o di ravvedimento.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso