POST 149/2022

L’art. 21 della legge di conversione del decreto Aiuti bis ha modificato il settimo comma dell’art. 545 c.p.c. stabilendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (oggi pari ad Euro 468,11), con un minimo di Euro 1.000,00. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai restanti commi dell’art. 545 c.p.c..

Il legislatore ha dunque elevato il precedente limite di impignorabilità che prevedeva un ammontare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

Va tenuto presente che la novella non modifica l’ottavo comma dell’art. 545 per cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario nonché a titolo di pensione nel caso di accredito su conto bancario possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (ossia Euro 1.404,84), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso