POST 139/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, viene previsto all’art. 3 comma 6-bis che, fermo restando il termine ordinario del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.

Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. Era stato precedentemente chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evitava tale incombenza solo alle società che redigevano il bilancio in forma ordinaria.

La norma del decreto Semplificazioni sembrerebbe finalizzata ad evitare un doppio adempimento in capo a quei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile i quali sono, comunque, obbligati alla redazione della nota integrativa. Non è chiaro se questo possa in qualche modo valere anche per quei soggetti che redigono il bilancio in forma “micro”.

Per quanto attiene al termine per l’adempimento, la formulazione letterale potrebbe dare adito ad alcune incertezze, ragioni di ordine logico inducono a ritenere che il termine sia quello di approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono state percepite le erogazioni, si attendono chiarimenti in merito.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 90/2022:

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso