POST 133/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, è stata prevista all’articolo 2 la dematerializzazione della scheda di scelta di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille del modello 730 presentato tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Nella pratica i sostituti d’imposta provvedono a:

  • controllare la regolarità formale della dichiarazione in base alle disposizioni per i limiti di deducibilità degli oneri, detrazioni e crediti d’imposta;
  • consegnare al sostituito copia della dichiarazione e prospetto di liquidazione;
  • trasmettere la dichiarazione e la liquidazione in via telematica all’Agenzia Entrate secondo le modalità stabilite;
  • trasmettere all’Agenzia Entrate in via telematica i dati delle destinazioni dell’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite;
  • conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, insieme alle schede delle scelte di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille.

Tali disposizioni si andranno ad applicare alle dichiarazioni che saranno presentate nel 2023 per l’anno d’imposta 2022.

Questa modifica mira a ridurre i rischi di errori di trascrizione delle scelte dei contribuenti nelle schede cartacee e di mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia Entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso