POST 129/2022

A seguito conversione in legge del Decreto Semplificazione è confermata la riformulazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto per:

– le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

– operazioni documentate da bollette doganali;

– gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.).

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro con scadenza trimestrale esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione

Da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml). Pertanto:

– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

– la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (con emissione di un documento integrativo).

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

La sanzione è pari a:

– euro 2,00 per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro 400 mensili;

– ridotta alla metà (entro il limite massimo di euro 200 mensili) se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista dalla legge, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili S.r.l.