POST 120/2022

Il Dl Semplificazioni, come confermato dalla la successiva Legge di conversione pubblicata in GU lo scorso 19 agosto 2022, ha aggiunto un ulteriore comma, successivamente al quarto, all’articolo 59 del DPR 600/1973 in tema di variazione del domicilio fiscale in comune diverso da quello in cui si ha la residenza anagrafica (persona fisica) ovvero la sede legale (persona giuridica).

Secondo la nuova previsione quindi l’istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso deve essere presentata alla Direzione regionale o alla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni: 

– sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato;

– per la revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento;

– se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione e dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra regione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine