POST 123/2022

La Legge di conversione del DL 73/2022, Decreto Semplificazioni, introduce il comma 2quinquies all’articolo 52 del DPR 602/1973 in tema di riscossione.

La nuova previsione normativa consente al debitore di procedere direttamente alla vendita dell’immobile, censibile al catasto edilizio urbano, ipotecato/pignorato anche nel caso in cui lo stesso risulti senza attribuzione di rendita catastale come ad esempio fabbricati in costruzione, edifici collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane.

Il debitore quindi, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere egli stesso alla vendita dell’immobile a patto che la stessa sia effettuata al valore determinato da perizia dell’Agenzia delle Entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione.

I costi della predetta perizia dono addebitati al debitore che deve corrisponderli all’agente della riscossione unitamente al versamento del corrispettivo di cessione ovvero, in mancanza di cessione, entro e non oltre 90 giorni dalla consegna della stessa.

In mancanza di pagamento l’agente della riscossione procede al recupero coattivo delle somme dovute unitamente alle spese esecutive.

La nuova disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma (20 agosto 2022).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine