POST 112/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 15, che prevede la possibilità di usufruire della garanzia SACE per le imprese con sede in Italia per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

In base a tale norma SACE può concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi.

Le garanzie possono essere concesse per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea.

Si ricorda che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

L’importo del finanziamento non deve essere superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi ed il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna