POST 49/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 17 febbraio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che istituisce presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi) il registro degli operatori in valute virtuali sul quale dovranno iscriversi obbligatoriamente tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, al fine di consentire, tra le altre, un monitoraggio costante degli utenti che ne usufruiscono e delle operazioni effettuate da ciascuno di essi.

A tal proposito, si ricorda che le plusvalenze prodotte da operazioni effettuate con valute virtuali generano reddito tassabile esclusivamente nei seguenti casi:

  • Cessioni a termine di valute virtuali, corrispondenti alle transazioni programmate per una data futura a un prezzo di cambio valuta fisso;
  • Cessioni a pronti di valute virtuali, corrispondenti alle transizioni in cui avviene lo scambio contestuale di due valute differenti, nel caso in cui la valuta ceduta derivi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la complessiva giacenza media ha superato il controvalore stabilito di euro 51.645,69 (determinato secondo il tasso di cambio vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento), per almeno sette giorni lavorativi continui.

Tali plusvalenze, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, sono soggette ad imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 26%.

A tal fine, con riferimento specifico al modello redditi PF per il periodo di imposta 2021, dovrà essere compilato il quadro RT – Sezione IIindicando al rigo RT23 la plusvalenza / minusvalenza derivante dalla differenza tra il rigo RT21 riportante il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle valute virtuali, e il rigo RT22 riportante l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle stesse valute virtuali. Solo la plusvalenza sarà quindi soggetta ad imposta sostitutiva, l’eventuale minusvalenza potrà essere invece utilizzata in compensazione di altre plusvalenze realizzate nell’esercizio in corso e nei quattro successivi.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, prevede che le persone fisiche che nel periodo d’imposta detengano investimenti o altre attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, quali, dunque, depositi o conti correnti di valute virtuali, sono tenuti a indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 788/2021, ha precisato che, data l’assenza di un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro, è possibile utilizzare il rapporto di cambio rilevato sul sito dove sono state acquistate le valute virtuali o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove vengono effettuate la maggior parte delle operazioni.

Al fine del monitoraggio fiscale, dovrà essere invece compilato il quadro RW, indicando nella colonna 3codice individuazione bene” il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero”. 

Dott. Cristiano Pesce

Dottore commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia