POST 40/2022

All’articolo 3, il comma 5 -bis, stabilisce che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti  dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, non si fa luogo all’applicazione della vigente sanzione, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine di presentazione, fissato al 16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori. 

Andrea Salmistraro 

Studio EPICA Vicenza