POST 41/2022

Con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021) viene introdotto l’articolo 2-ter il quale prevede la possibilità di rientrare nel pagamento rateale del debito verso Agenzia Entrate Riscossione, senza la necessità di versare tutte le rate non scadute, per i contribuenti decaduti dal beneficio delle rate alla data dell’8 marzo 2020.

Tale possibilità è concessa per la richiesta di nuove rateazioni effettuate fino al 30 aprile 2022 ma, come detto, riguarda esclusivamente i contribuenti già decaduti alla data del 8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della sospensione dei pagamenti causa emergenza sanitaria).

Per questi soggetti sarà quindi possibile rientrare nei pagamenti rateali scaduti senza dover prima versare tutte le rate scadute (come ordinariamente previsto dall’articolo 19 del DPR 602/1973).

Alle nuove rateazioni si applicherà comunque la regola di decadenza ordinaria legata al mancato pagamento di almeno 5 rate anche non consecutive; non è infatti stata prorogata la previsione più estensiva delle 10 rate scadute riservata esclusivamente a chi ha fatto richiesta di rateazione entro lo scorso 31 dicembre 2021.

Si segnala infine che per quanto attiene il tema generale dei debiti fiscali da più parti pare essersi levato l’interesse a sollecitare il governo affinché valuti una modalità di ristrutturazione dei debiti fiscali e contributivi complessivi accumulati dai contribuenti durante la fase di emergenza COVID e alla conseguente crisi economica. 

Sul punto si attendono quindi sviluppi nel prossimo futuro.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine