POST 205/2021

L’articolo 6 del Decreto Fisco-Lavoro (Decreto Legge 146/2021) introduce una specie di rivoluzione copernicana nel mondo del patent box.

A partire dallo scorso 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore delle nuove regole, coloro i quali intendessero optare per l’ormai noto regime agevolativo degli intangibles (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) non potranno più godere della defiscalizzazione al 50% degli utili prodotti direttamente o indirettamente dai beni immateriali bensì potranno usufruire di una maggiorazione, valida ai fini fiscali, del 90% dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo collegati a detti beni convolti direttamente o indirettamente nell’attività aziendale.

I soggetti interessati dovranno dimostrare di svolgere attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei beni immateriali anche mediante contratti di ricerca stipulati con società terze ovvero con università o enti di ricerca equiparati.

L’agevolazione in questione può essere fruita da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa compresi anche i soggetti di cui all’articolo 73 comma 1 lettera d) del TUIR ovvero le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, residenti in stati esteri con cui sono in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

L’opzione ha durata per cinque periodi di imposta è irrevocabile e rinnovabile. Un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità per l’esercizio dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione rende rilevante la maggiorazione dei costi oltre che ai fini IRES anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

I soggetti che intendono beneficiare della maggiorazione ai fini fiscali dei costi sostenuti in materia di ricerca e sviluppo sugli intangibles, direttamente o indirettamente utilizzati nell’attività, possono indicare le informazioni necessarie in un’apposita documentazione predisposta secondo quanto verrà stabilito in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la predisposizione della documentazione e la contemporanea comunicazione del possesso della stessa, in caso di controlli o verifiche dalle quali emerga una rettifica del reddito non verranno applicate sanzioni ma l’Amministrazione Finanziaria procederà al recupero della sola maggiore imposta non versata, o dell’eccedenza del credito utilizzato, e degli interessi.

Requisito per avere accesso all’esimente sanzionatoria è quello di indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si beneficia dell’agevolazione il possesso della documentazione da esibire durante le verifiche dell’Amministrazione Finanziaria.

Chi opta per il nuovo regime patent box non potrà avvalersi allo stesso tempo del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo.

Per i soggetti che già hanno aderito al patent box ante 21 ottobre 2021 è prevista la possibilità di optare per il nuovo regime previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate secondo modalità rimandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, restano esclusi da tale facoltà i soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di “accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo ed abbiano sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la procedura però non si sia ancora perfezionata questi soggetti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale opzione al nuovo regime patent box secondo le modalità contenute in un apposito provvedimento che verrà emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Sono al momento esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo patent box anche i contribuenti che hanno optato per l’agevolazione secondo il metodo dell’autoliquidazione previsto dall’articolo 4 del DL 34/2019.

Tale ultima esclusione ha sollevato non poche critiche come evidenziato anche dall’Ufficio Studi di Camera e Senato il quale ha ravvisato una evidente violazione dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del Contribuente in quanto la norma in commento non prende in considerazione coloro che hanno autoliquidato il patent box ma non hanno ancora espresso l’opzione in dichiarazione (entro il prossimo 30 novembre 2021). Sotto questo aspetto il Governo pare sia già al lavoro su una norma transitoria da introdurre durante l’iter di conversione del DL, cominciato lo scorso 27 ottobre.

Le modifiche al nuovo patent box però potrebbero essere addirittura più radicali, numerose sono infatti le critiche mosse da parte della politica e dal mondo delle imprese per far recupere al patent box la sua efficacia originaria.

Si attendono sviluppi.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine