POST 204/2021

La bozza del disegno di legge di bilancio 2022, che dovrebbe approdare alle camere per la discussione questa settimana, prevede all’art 160, che per i soggetti che hanno provveduto a rivalutare anche fiscalmente marchi ed avviamenti, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la deduzione del maggior valore ai fini Ires, Irpef e irap non possa essere in misura superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta. Tale regime si applicherebbe anche alle minusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo.

La bozza di legge prevede, comunque, la possibilità di revocare la rivalutazione al 3% e la restituzione delle imposte sostitutive già versate, mediante attribuzione di un credito d’imposta o in compensazione secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa dovrebbe essere concessa la possibilità di mantenere la deducibilità in 18 anni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva integrativa pari a quella prevista dall’articolo 176 del Tuir e pari:

  • al 12% fino a 5 milioni di maggiori valori;
  • al 14% tra i 5 ed i 10 milioni;
  • al 16% per importi superiori ai 10 milioni.

Le aliquote di cui sopra dovrebbero essere nettate del 3% già pagato per la rivalutazione originaria.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna