POST 196/2021

Con la Legge 21 ottobre 2021 n. 147, pubblicata in gazzetta Ufficiale del 23 ottobre scorso, è stato convertito in legge il DL 118/21 in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale.

Con tale approvazione definitiva si delinea con certezza il calendario relativo all’entrata in vigore delle varie novità introdotte dalla disciplina in questione.

E’ innanzitutto confermata l’entrata in vigore al 16 maggio 2022 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs 14/2019, nonché l’entrata in vigore al 31 dicembre 2023 del sistema delle misure di allerta in presenza di segnali di crisi dell’impresa (si veda anche, al riguardo, il nostro post 179/2021) .

Rimane comunque confermata l’efficacia immediata di alcune specifiche disposizioni del Codice della crisi, entrate in vigore già con la pubblicazione del DL 118/21.

La legge di conversione ha poi fatto slittare al termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 (e quindi, di fatto ai primi mesi del 2023) l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore da parte delle Srl di almeno “media dimensione”. Tale obbligo è previsto dall’art 379 del Codice della crisi e riguarda le società a responsabilità limitata: (a) che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato; (b) che controllino società tenute alla revisione legale dei conti; (c) che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: i) attivo patrimoniale di 4 milioni di euro; ii) ricavi per 4 milioni di euro; iii) dipendenti occupati in media pari a 20 unità.

Come già previsto del DL 118/21, entrerà in vigore dal prossimo 15 novembre 2021 la nuova procedura della Composizione negoziata della crisi d’impresa (per approfondimenti sull’istituto si vedano i precedenti post 173 e 191/2021).

In relazione a quest’ultimo istituto, si segnalano alcune modifiche e/o integrazioni introdotte in sede di conversione rispetto al testo originario del DL 118/21:

– con riguardo alla istituzione della piattaforma telematica nazionale e alla presentazione della domanda di accesso alla procedura, sono state introdotte norme tecniche e specifiche di funzionamento dell’istituto (art. 3 della legge di conversione);

– con riguardo alla nomina dell’esperto, la legge ha specificato che possono essere nominati gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati, che abbiano maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale (art. 4);

– quanto ai requisiti di indipendenza dell’esperto, la disciplina prevede che chi abbia svolto l’incarico non possa intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata (art. 4);

– con riguardo alla gestione dell’impresa in corso di procedura di composizione negoziata, la legge di conversione ha specificato che, ove l’imprenditore risulti insolvente, ma esistano concrete prospettive di risanamento, lo stesso possa continuare a gestire l’impresa ma solo nel prevalente interesse dei creditori (art. 9);

– quanto alla conclusione della procedura, si prevede che, ove le trattative non abbiano avuto esito positivo, e l’esperto dichiari che esse si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore possa presentare proposta di concordato per cessione dei beni (c.d. concordato semplificato – art. 18 – per un approfondimento si veda il nostro post 181/2021).

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso