POST 183/2021

Il Decreto semplificazioni (DL 77/2021, convertito dalla L. 108/2021) all’articolo 49 è intervenuto nuovamente nella materia degli appalti pubblici ed in particolare nella tematica dei subappalti modificando radicalmente il primo periodo del comma 14 dell’art. 105 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

La nuova norma introduce:

a) un obbligo generale per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) l’obbligo del subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relativi alle categorie prevalenti (le categorie di lavori di importo più elevato tra quelle costituenti l’intervento) e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Tale ultima previsione, nella parte in cui sembrerebbe imporre al subappaltatore di applicare il contratto collettivo del contrente principale, ha sollevato molte critiche in quanto costituirebbe una limitazione alla libertà sindacale.

Tenuto tuttavia conto che la norma in primo luogo prevede che ai dipendenti dei subappaltatori vengano riservati trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale si potrebbe ritenere che il contratto collettivo applicato dall’appaltatore possa essere valutato unicamente come un elemento di riferimento e di confronti rispetto ad un diverso contratto collettivo, applicato dal subappaltatore, che, per rispettare la norma, potrebbe limitarsi a prevedere trattamenti economici e normativi non peggiorativi per i propri dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso