POST 172/2021

Con la recente ordinanza nr. 21815/2021 gli ermellini hanno confermato che il carattere essenziale del concordato preventivo è l’autonomia privata dell’imprenditore.

Invero, il tema sul quale è stato chiesto l’intervento della Suprema Corte attiene alla nomina da parte del Tribunale in sede di omologa del concordato di un Collegio di Liquidatori per la gestione della cessione dei beni senza tener conto che nella domanda presentata dall’imprenditore vi fosse già l’indicazione di un professionista individuato allo scopo.

Il ricorso per Cassazione è stato accolto e il decreto di nomina cassato, facendo forza sui seguenti punti:

  • A norma dell’art. 182, co. 1, L.F. “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori […] e determina le altre modalità di liquidazione”;
  • Detta norma valorizza l’autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo, ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori e al loro consenso informato;
  • Il Tribunale assolve a un compito che assume natura propriamente integrativa (o tutoria) rispetto alla volontà negoziale delle parti interessate alla cessio bonorum;
  • L’indicazione di un nominativo quale liquidatore da parte dell’imprenditore riveste i tratti e la portata della designazione vincolante, ove peraltro rimanga rispettosa, s’intende, dei già richiamati requisiti di professionalità e di indipendenza che sono prescritti dalla legge fallimentare.

Granitico dunque l’orientamento della Suprema Corte che si era già trovata a decidere sul tema (Cass., S.U., n. 19506/2008, Cass. n. 15699/2011, Cass. n. 1237/2013), e che mette nero su bianco l’erroneità dell’orientamento della giurisprudenza di merito che sovente ritiene di poter procedere con la nomina del Liquidatore, senza peraltro debitamente motivare la diversa nomina (imposta), ancorché l’imprenditore ne abbia individuato già uno.

Arresto decisamente positivo per l’imprenditore, che comunque non è esonerato dall’individuare quale liquidatore un professionista esperto e in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia