POST 155/2021

Con la legge di conversione del decreto Sostegni-Bis il Legislatore ha specificatamente individuato alcune condizioni alla ricorrenza delle quali conduttore e locatore sono “chiamati a collaborare tra loro in buona fede per la rideterminazione del canone”.

La nuova formilazione dell’art. 6-novies del DL. 41/2021 specifica che l’oggetto del percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso dell’anno 2021.

In particolare, le parti sono chiamate a collaborare in vista della rideterminazione del canone di locazione nel caso ni cui il conduttore:

a) non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica;

b) non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore.

Tali disposizioni si applicano inoltre esclusivamente a conduttori esercenti attività economica che: (i) abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1 marzo 2019 ed il 30 giugno 2020, (ii) la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.

Resta ovviamente ferma la più ampia libertà negoziale delle parti che possono rinegoziare le condizioni contrattuali anche con termini ed in presenza di condizioni differenti da quelli legislativamente previsti.

Non potendo, infatti, il legislatore intervenire autoritativamente nei rapporti tra i privati tale previsione normativa sembra maggiormente finalizzata a fornire ai giudici, in caso di contenzioso tra le parti, dei criteri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone di locazione fosse ragionevolmente dovuta.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso