POST 101/2021

L’art 10 commi 1-9 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) riconosce un’indennità pari a 2.400 euro, erogata dall’Inps, alle seguenti categorie di lavoratori in possesso di determinati requisiti:

  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – data di entrata in vigore del DL 41/2021 – ed aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; non devono, inoltre, essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto);
  • dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (presenza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo o degli stabilimenti termali di durata complessiva di almeno 30 giorni; titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, sempre di durata di almeno 30 giorni, assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente; questi requisiti devono essere tutti cumulativamente soddisfatti);
  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e svolto l’attività, nel medesimo periodo, per almeno 30 giornate);
  • lavoratori intermittenti (che abbiano svolto l’attività per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021);
  • lavoratori autonomi occasionali (privi di partita Iva) (non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021 – con accredito alla gestione separata Inps di almeno un contributo mensile);
  • incaricati alle vendite a domicilio (con reddito 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata Inps al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria);
  • lavoratori dello spettacolo (che risultino iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, se hanno percepito reddito non superiore a75.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri se hanno percepito reddito non superiore a 35.000 euro).

I lavoratori appartenenti alle categorie suddette, alla data della presentazione delle domanda, non devono essere titolari di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato : fa eccezione soltanto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Ai lavoratori che abbiano già beneficiato dell’indennità di 1.000 euro prevista dal DL Ristori, questa ulteriore indennità di 2.400 euro verrà erogata automaticamente dall’Inps, per gli altri, invece dovrà essere inoltrata domanda all’istituto di previdenza sociale entro il 30 aprile 2021.

Le indennità che non concorrono alla formazione del reddito non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L 222/84.

L’art. 10, commi 10-15 rinnova anche l’indennità a favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza del Covid: si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

A differenza delle precedenti indennità, la misura del sostegno non è predeterminata, ma viene calcolata da Sport e Salute spa utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica, sulla base dei seguenti parametri:

  • ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui è riconosciuta una somma pari a 3.600 euro;
  • ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi in misura compresa tra i 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
  • ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Il bonifico sarà effettuato automaticamente da Sport e Salute spa per i soggetti già percettori dei precedenti contributi di analogo presupposto, per i nuovi verrà emanato un decreto che ne fisserà le modalità di richiesta.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia