POST 66/2021

L’evoluzione tecnologica, la ricerca da parte della popolazione di una maggiore assistenza sanitaria di prossimità, e la necessità per molti farmacisti di ampliare la propria offerta attraverso l’erogazione di “servizi sanitari”, ha favorito negli ultimi anni la progressiva introduzione della telemedicina nelle nostre Farmacie.

È stato però l’avvento della pandemia e le gravi difficoltà che medici e strutture ospedaliere hanno incontrato nella sua gestione, che negli ultimi tempi ha obbligato il Legislatore e il Servizio sanitario nazionale a volere una sanità sempre più territoriale e virtuale, dando così un’ulteriore accelerazione al fenomeno già in atto.

Lo scorso 17 dicembre la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un Documento del Min. Salute in relazione all’erogazione di prestazioni in telemedicina in cui vengono forniti importanti indicazioni su “sistema remunerativo/tariffario”, “adesione del paziente”, “responsabilità professionale”, “comunicazione dell’esito della prestazione sanitaria erogata in modalità televisita”, “strumenti che dovranno essere nelle disponibilità del personale sanitario (medico)”, “strumenti di supporto per il paziente”, “standard di servizio per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, “limiti di applicazione delle prestazioni di telemedicina a domicilio”.

Entrando nel merito delle singole prestazioni, il Documento spiega che:

  • la telemedicina televisiva è “un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver, tuttavia, la televisita, come previsto anche dal codice di deontologia medica, non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza, né può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza”;
  • il teleconsulto medico è “un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico”;
  • la teleconsulenza medico-sanitaria è “un’attività sanitaria, non necessariamente medica, ma comunque specifica delle professioni sanitarie (n.d.r. tra cui rientrano anche i farmacisti) che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico”;
  • la teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere / fisioterapista / logopedista) è “un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria (n.d.r. tra cui quella resa dai farmacisti) e si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini”. 

Anche il Legislatore fiscale è intervenuto sul finire d’anno con una norma volta a favorire la capillarità del servizio di telemedicina: l’art. 19-septies della Legge di conversione del “Decreto Ristori” (Legge 18 dicembre 2020, n. 176 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

La norma, rubricata “Disposizioni per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri”, stabilisce infatti che al fine di favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario delle spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina (di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011). 

Tali prestazioni potranno essere erogate presso le farmacie previo accordo con l’azienda sanitaria competente per territorio e sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l’eventuale regime di esenzione previsto.

La norma precisa inoltre che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. 

Per ora si rimane in attesa del Decreto attuativo del Min. Salute, da adottarsi di concerto con il MEF entro il 22 febbraio, con cui saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione e in particolare gli investimenti agevolabili, le procedure di concessione e di utilizzo del credito, la documentazione necessaria, le condizioni di revoca del beneficio e i relativi controlli.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia