POST 64/2021

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del corso Telefisco 2021 ha fornito alcune importanti risposte in tema di credito di imposta sulle locazioni, riguardanti sia l’articolo 28 del Dl 34/2020 (tax credit locazioni) che gli articoli 8 e 8-bis della legge 176/2020 (tax credit locazioni ristori): 

  1. via libera al tax credit locazioni per i canoni 2020 pagati nel 2021;
  2. tax credit riconosciuto alle sublocazioni;
  3. Iva totalmente indetraibile “premiata”;
  4. imprese turistico ricettive individuate in base alla prevalenza dei ricavi. 

Un chiarimento atteso era quello inerente la possibilità di avvalersi del tax credit in relazione ai canoni di locazione 2020, pagati nel 2021: l’Agenzia delle Entrate si è espressa precisando che, se il canone relativo ai mesi agevolati 2020 viene pagato nel 2021 nulla osta all’utilizzo del credito.

Una seconda risposta ha riguardato la fruibilità del tax credit in presenza di contratti di sublocazione: per l’Agenzia delle Entrate in presenza di un contratto di sub locazione, il bonus può spettare sia al conduttore principale (risoluzione 356/2020) che al sublocatore, senza dover tenere conto in capo al conduttore principale del canone corrisposto dal sublocatario.

Un altro chiarimento è stato fornito sul computo del credito di imposta nel caso in cui il canone di locazione sia soggetto ad Iva indetraibile: l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’eventuale Iva non detraibile corrisposta unitamente al canone di locazione, può rientrare nella base di calcolo per la quantificazione del tax credit, ma solo se è Iva totalmente indetraibile, per cui nel caso in cui l’Iva sia parzialmente indetraibile, per effetto del pro rata, tale possibilità non è consentita.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito delle specificazioni ulteriori, per individuare le imprese o strutture turistico ricettive nel caso in cui vengano svolte più attività, confermando che bisogna fare riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività turistico ricettiva, che deve essere maggiore rispetto ai ricavi generati dalle altre attività esercitate dalla medesima impresa. In sede di conversione del decreto “Natale” (DL 172/2020), è stata introdotta una modifica al credito di imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi che la legge di bilancio 2021, ha esteso, per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator al 30 aprile 2021: in particolare è stato precisato che, il calo di fatturato di almeno il 50% dei mesi del 2021, deve essere valutato confrontando il fatturato dei medesimi mesi del 2019, anziché del 2020, anno nel quale l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid 19 era già presente.

Un altro chiarimento riguarda la fruibilità del credito ceduto: l’Agenzia conferma che il cessionario che ha comunicato l’accettazione del credito entro il 31 dicembre 2020 e non lo ha utilizzato nel medesimo periodo in compensazione nel modello F24, può riportare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020 ed utilizzarlo in compensazione dei debiti d’imposta a saldo, emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2020. 

Infine viene confermato che, i contribuenti che hanno utilizzato il credito di imposta, per i mesi di giugno o luglio 2020, prima che ci fosse l’autorizzazione europea alla compensazione (decisione n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020), hanno commesso una violazione che determina una sanzione del 30% del credito utilizzato, violazione che, tuttavia, può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 472/97.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso