POST 40/2021
L’articolo 1 commi 263 e 264 della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato i termini previsti dall’articolo 26 del Dl 34/2020 il quale prevede benefici a favore delle medie imprese che deliberano aumenti di capitale. Prima dell’entrata in vigore della norma in commento il beneficio spettava solo a chi avesse effettuato le patrimonializzazioni entro il 31.12.2020 ora la Legge di Bilancio 2021 estende questa facoltà sino al prossimo 30 giugno 2021.
La norma agevolativa in questione, si ricorda, prevede che contribuenti e imprese (che soddisfano determinati requisiti previsti dall’articolo 26 del DL 34/2020) possono accedere alle seguenti misure:
- i contribuenti che investono nel capitale possono beneficiare di un credito di imposta pari al 20% dell’importo versato (l’investimento massimo considerato è pari a 2 milioni di euro);
- la società che ha deliberato l’aumento di capitale beneficia di un credito di imposta, pari al 50% della perdita 2020 che eccede il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita), entro la misura massima del 30% dell’aumento di capitale deliberato; questa ultima percentuale è elevata al 50% (novità della Legge di Bilancio 2021) per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021;
- la società può emettere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2412 cc, obbligazioni e strumenti finanziari con durata di sei anni per importo commisurato all’importo dell’aumento di capitale (“Fondo Patrimonio PMI”).
Con la Legge di Bilancio 2021 viene inoltre stabilito che il credito di imposta riservato alle società è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed entro il 30 novembre 2021.
Possono accedere a tali incentivi le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e le società europee che nel periodo di imposta 2019 hanno fatto registrare un ammontare dei ricavi compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro.
Restano espressamente escluse dalle agevolazioni le società ex articolo 162bis del TUIR ovvero le “holdingfinanziarie” e, stando alle disposizioni attuative del DM 10.8.2020, anche le “holding industriali”.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine