POST 42/2021

La legge di Bilancio 2021 dispone che, dal 1° gennaio 2022, i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa / ricevuta bolletta doganale o fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro”, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato previsto per la fattura elettronica:

– entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;

– entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Laura Barbieri

Dottore Commerciasta – Studio EPICA – Treviso