POST 224/2020
L’art 6 del DL Ristori-bis ha esteso l’ambito di applicazione della proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap comprese le imposte sostitutive, le addizionali delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali, disposta dall’art 98 del DL 104/2020.
Come si ricorderà, secondo tale disposizione potevano beneficiare della proroga del versamento al 30 aprile 2021 i contribuenti che soddisfavano sia requisiti di carattere soggettivo che oggettivo, ovvero:
Requisito soggettivo
- Esercizio di attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) compresi coloro che applicano il Regime forfettario, ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011 o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi;
- Ammontare dei ricavi o compensi non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Sono compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Dovrebbero invece essere esclusi i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi deli artt. 32 e ss. del TUIR.
Requisito oggettivo:
- l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre dell’anno 2020 sia inferiore del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’art 6 del DL Ristori-bis è intervenuto su questo punto eliminando per le seguenti categorie di contribuenti la sussistenza del requisito “oggettivo”:
- Soggetti isa che nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (allegato 1 DL 137/2020 come sostituito dall’art 1 comma 1 del DL Ristori-bis e Allegato 2 al medesimo DL);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni della cd. Zona rossa).
- Soggetti isa che esercitano attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e caratterizzate da un livello di rischio alto (c.d. zona arancione).
La norma precisa inoltre che non si fa in ogni caso luogo al rimborso di quanto dovesse essere già stato versato.
Dr.ssa Elena Molin Zan
Studio EPICA – Mestre Venezia