POST 223/2020

L’articolo 5 del Decreto Ristori Bis (D.L. 149/2020) prevede che, ferme restando le precedenti disposizioni normative per le quali rinviamo al nostro precedente post 217/2020,

non è dovuta la seconda rata IMU dell’anno 2020 (che andrebbe versata entro il prossimo 16 dicembre 2020) in relazione agli immobili e relative pertinenze ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Decreto in commento (“ZONE ROSSE”) – in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto in commento (si veda allegato a seguire). 

La seconda rata IMU non è dovuta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso