POST 61/2020

Con la Circolare n. 8/E pubblicata lo scorso 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fare chiarezza su alcuni aspetti contenuti nel DL 18/2020 noto come Decreto “Cura Italia”. 

Tra i vari aspetti trattati la circolare fornisce alcune precisazioni circa la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi all’attività degli uffici e degli enti impositori prevista dall’articolo 67 del Decreto.

Estensione dei termini per l’accertamento 

Per quanto attiene il richiamo dell’articolo 12  del D.lgs 159/2015 contenuto nel comma 4 dell’articolo 67 del Decreto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la proroga contenuta nel predetto articolo 12, il quale prevede in sintesi che in ragione della sospensione dell’attività degli uffici tutti i termini di decadenza o prescrizione siano automaticamente spostati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui avviene la sospensione, riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini.

In altre parole tutto quello che scade entro il 31 dicembre 2020 viene automaticamente prorogato al 31 dicembre 2022. Questo a prescindere che il pagamento sia stato o meno sospeso dal DL 18/2020.

Quindi, a titolo di esempio, come specificato nella circolare, per l’attività di notifica degli atti di accertamento o rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di accertamento relativi al periodo di imposta 2015 (in caso di dichiarazione presentata) e 2014 (in caso di dichiarazione omessa), in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

L’Agenzia in oltre specifica come la norma relativa alla proroga faccia riferimento anche agli atti i cui termini scadono entro il 31 dicembre dell’anno i cui si verifica la sospensione pertanto, ad esempio in caso di imposta di registro, nel caso in cui la decadenza dell’attività di rettifica e liquidazione intervenga in data 26 giugno 2020, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Andrà poi ulteriormente verificata l’eventualità che gli Uffici in futuro considerino o meno cumulabile questa proroga con il raddoppio dei termini previsto per le fattispecie penali oppure dall’articolo 12 del DL 78/2009.

Registro. Avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrano nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto

Viene altresì precisato come non operi alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrano tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.

Termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

L’Agenzia ribadisce la medesima posizione espressa con la circolare 6/E del 23 marzo 2020 dove è stato chiarito come per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 (che sospende i termini per il ricorso fino al 15 aprile 2020) del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione. In tal caso «si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto».

Tale sospensione si applica anche in relazione alle istanze di accertamento con adesione in corso all’8 marzo 2020 e non ancora firmate.

Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento

L’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già precisato nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, precisa che il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.

Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tali contribuenti, in virtù dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile. 

Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del Decreto con quelli di cui all’articolo 83 del Decreto

Nel paragrafo 2.8 l’Agenza precisa come l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83.

Di conseguenza anche per il fisco, così come per il contribuente, con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto ovvero la sospensione solo fino al 15 aprile 2020 in luogo di quella più lunga al 31 maggio 2020 prevista dall’articolo 67.

Attività relative ai rimborsi

Con riferimento all’attività legata ai rimborsi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria. 

Il tutto con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine