POST 59/2020

L’art. 66 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto un incentivo fiscale per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020.

Per le erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate:

– da PERSONE FISICHE E DA ENTI NON COMMERCIALI in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, è prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’IRPEF pari al 30%, con un limite non superiore a € 30.000;

– da SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA qualora abbiano ad oggetto beni e denaro relativi all’attività d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa e i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 8 del 3 aprile 2020, è intervenuta ritenendo che nell’ambito oggettivo della disposizione “rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66 (Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro), ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province), ovvero direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.

È il caso di precisare che per usufruire della detrazione per le erogazioni liberali in denaro dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Le erogazioni liberali in natura, invece, dovrebbero essere attestate da un atto scritto recante la descrizione analitica dei ben donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del soggetto destinatario riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 66 del Decreto Cura Italia, infine, rinvia agli articoli 3 e 4 del DM 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione alla determinazione del valore dei beni per le erogazioni in natura.

Il citato DM precede che il valore dei beni donati sia determinato con le seguenti modalità:

1. criterio generale per i beni: valore normale del bene determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR;

2. bene strumentale: residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;

3. beni merce (beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR): minore tra il valore normale (art 9 del TUIR) e quello determinato applicando le disposizioni dell’art.  92 del TUIR (rimanenze).

Infine, al di fuori dei casi di beni strumentali e merce, è prevista la necessità di acquisire una perizia giurata, con data non antecedente 90 gg. la donazione, che ne attesti il valore qualora questo sia superiore a € 30 mila e per la natura dei beni non sia possibile desumerlo sulla base di criteri oggettivi.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia