POST 52/2020

Con il decreto firmato in data 28 marzo 2020 dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze, in attesa di pubblicazione, gran parte dei fondi stanziati al Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall’articolo 44 del DL 18/2020, cd. Decreto Cura Italia, vengono destinati ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Nel dettaglio il citato decreto prevede che l’indennità di 600 euro, prevista per il mese di marzo 2020, verrà riconosciuta anche ai soggetti:

  1. che nel periodo di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione breve o assoggettai a cedolare secca, non superiore a 35 mila euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  2. che nel periodo di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35 mila euro e 50 mila euro e abbiano cessato o sospeso l’attività autonomo o libero professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

In entrambi i casi l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

Il Decreto specifica inoltre che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto a si ritiene che questi contribuenti dovranno esclusivamente limitarsi a presentare domanda, no dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti

Quanto invece ai soggetti di cui al punto b l’articolo 2 del decreto precisa che:

  • per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita IVA nel periodo 23.02.2020 e il 31.03.2020;
  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito dovrà essere individuato secondo il principio di cassa (differenza tra incassi e pagamenti effettuati).

Le domande per richiedere l’indennità potranno essere presentate a partire da mercoledì 1° aprile 2020 fino al 30 aprile 2020 dai professionisti alle rispettive casse di previdenza attraverso i canali messi a disposizione da ciascun ente attestando, a pena di inammissibilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionistanon titolare di pensione;

b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;

e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

In ultimo si evidenzia che ad oggi non tutte le casse di previdenza sembrano pronte a ricevere le domande già a partire dal 1° aprile 2020. Sarà quindi necessario che ciascun professionista prenda visione delle comunicazioni riportate sul sito istituzionale del proprio ente previdenziale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine