POST 473

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs n. 14 del 12.01.2019) che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16.02.2019 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 122 del 20.06.2005 in materia di acquisto di immobili da costruire.

Le modifiche apportate che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e quindi a far data dal giorno 16 marzo 2019.

Il Legislatore ha introdotto la facoltà per l’acquirente di escutere la fideiussione che deve essere rilasciata dal costruttore per garantire la restituzione delle somme versate dall’acquirente oltre che nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi anche nell’ipotesi di inadempimento da parte del costruttore dell’obbligo di rilasciare la polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere.

In tale ultima ipotesi l’acquirente può escutere la fideiussione a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio rogante l’atto di acquisto di non avere ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la predetta polizza assicurativa a condizione che l’acquirente abbia comunicato al costruttore la volontà di recedere dal contratto preliminare d’acquisto.

Il legislatore ha altresì stabilito che la polizza assicurativa indennitaria decennale deve essere consegnata all’acquirente a pena di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall’acquirente).

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs n. 14 del 12.01.2019 verranno determinati con decreto del Ministro della giustizia il contenuto e le caratteristiche della polizza assicurativa indennitaria decennale ed i modelli standard della stessa e della fideiussione.

Viene inoltre previsto che il contratto preliminare d’acquisto degli immobili da costruire deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere gli estremi della fideiussione e l’attestazione della sua conformità al modello che sarà predisposto dal Ministero della giustizia ovvero della sua conformità a quanto previsto dal D.lgs 122/2005 sino a quando non sarà emesso detto modello standard.

La nuova disciplina del D.lgs n. 122/2005 sarà applicabile ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 14 del 12.01.2019 (e cioè il 16.03.2019).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso