POST 471

Con sentenza n. 2562/2019 depositata lo scorso 30 gennaio 2019 la Cassazione riafferma il principio secondo cui le somme detenute all’estero in paesi black list si considerano redditi sottratti a tassazione in Italia esclusivamente per le annualità dal 2009 in avanti in quanto la norma non è applicabile retroattivamente.

La norma in questione, contenuta nell’articolo 12 commi 2, 2bis e 2ter del DL 78/2009, prevede inoltre il raddoppio dei termini per l’accertamento delle predette fattispecie sia in ordine alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale che in termini di redditi non dichiarati.

Gli ermellini con questa pronuncia hanno quindi nuovamente affermato (cfr. Cass. n. 2662-18) il principio secondo cui la presunzione di “evasione” contenuta nell’articolo 12 del dl 78/2009, entrata in vigore il 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale bensì sostanziale.

Una differente interpretazione finirebbe inoltre per pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

La decisione in commento assume notevole rilevanza in quanto ad oggi gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sono fermi nel ritenere applicabile la retroattività della presunzione in commento.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso