POST 462

Con l’art. 1 co. 940-948 della legge di bilancio 2019 è stata riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, seguendo un’impostazione del tutto analoga a quella contenuta nella L. 208/2015.

La rivalutazione è riservata alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili nazionali; inoltre è estesa la possibilità di accedervi, per i soli beni impiegati nell’esercizio di attività commerciali, anche alle società di persone, agli imprenditori individuali, agli enti non commerciali residenti nonché alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Possono essere rivalutati i beni materiali ed immateriali, con esclusione dei cosiddetti “beni merce”, oltre alle partecipazioni in società controllate e collegate purché costituenti “immobilizzazioni finanziarie”.

L’unica differenza rispetto alla rivalutazione introdotta con la L. 208/2015 è rappresentata dal periodo di riferimento.

Con la nuova norma, infatti, il bilancio di riferimento per il possesso dei beni è quello in corso al 31.12.2017 mentre la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo che, per i soggetti con bilancio coincidente con l’esercizio solare, sarà rappresentato dal bilancio chiuso al 31.12.2018.

Tutte le altre disposizioni richiamano pedissequamente quanto previsto dalla L. 208/2015 ovvero:

– la rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea;

– la misura dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili;

– il differimento degli effetti fiscali dei valori decorre dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita;

– sarà possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%;

– le imposte sostitutive e l’eventuale affrancamento vanno versate in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Dal punto di vista contabile, come per le precedenti leggi di rivalutazione, la rivalutazione si potrà perfezionare con le consuete modalità:

– rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;

– rivalutazione del solo costo storico;

– riduzione del fondo di ammortamento.

La legge di bilancio prevede – altresì – la possibilità di riallineamento dei valori civili e fiscali, estesa anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, con l’applicazione delle medesime aliquote di imposta sostitutiva previste per la rivalutazione dei beni e con i medesimi termini di versamento.

L’efficacia fiscale è differita anche in questo caso a decorrere dal terzo esercizio successivo con l’eccezione dei beni immobili il cui maggior valore risulta fiscalmente riconosciuto dal periodo d’imposta in corso al 01 dicembre 2020.

Lorenzo Gassa
Dottore commercialista – Studio Epica Vicenza-Treviso